DA MARCO GONELLA =======>

Scopo del presente inciso è quello di interpretare le disposizioni in merito alla pratica delle discipline sportive contenute nell’ultimo DCPM emesso in data 24 Ottobre 2020. Ci si limita, pertanto, ad un confronto della sola componente riguardante lo sport presente negli ultimi 3 decreti ( Art. 1 comma e)
Art. 1.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
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Provvedimenti a fronte del DPCM 13 Ottobre 2020
Comma e) Disposizioni afferenti la pratica di attività sportive
e) per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – e’ consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in elazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze gia’ adottate dalle regioni e dalle province autonome, purche’ nei limiti del 15% della capienza.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui al primo periodo della presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali;
Il testo è poco chiaro, non parla di limitazioni circa le attività sportive che possono praticarsi liberamente e sembra soffermarsi principalmente sulle esigenze di poter consentire ad un pubblico, ancorchè limitato, di assistere alle competizioni sportive
Provvedimenti a fronte del DPCM 18 Ottobre 2020
Comma e) Disposizioni afferenti la pratica di attività sportive
la lettera e) e’ sostituita dalla seguente: «e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni e’ consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze gia’ adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purche’ nei limiti del 15% della capienza.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;»
Il testo è meno ambiguo di quello del decreto precedente anche se non propriamente esaustivo. Si riferisce, infatti, esclusivamente ad eventi sportivi di interesse nazionale senza nemmeno prendere in considerazione le attività sportive al di fuori di tale contesto.
Provvedimenti a fronte del DPCM 24 Ottobre 2020
Comma e) (Disposizioni afferenti la pratica di attività sportive)
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva
Cambiamento sostanziale rispetto ai precedenti decreti è il divieto di organizzare eventi e competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
Nei passati decreti questo impedimento non era indicato in chiaro, pertanto, restava dubbia l’interpretazione sulla possibilità da parte di organismi sportivi quali le ASD, di programmare presso i propri siti sportivi competizioni/gare locali di tipo “trofeo” (gare singole sportive) o “torneo” (serie di gare ad eliminatoria).
C’è da dire che, per la stagione 2019/2020, ad esempio, L’ASD BRAC Italia Roma ha portato a termine due propri tornei interni, quello di BR 25 e quello di BR 50 metri, Stessa cosa ha messo in atto l’ASD DAC Desio che ha concluso il proprio torneo di BR 25. Competizioni che erano rimaste in sospeso dallo scorso Febbraio, a causa del provvedimento di (lock down) istituito dal Governo.
Nella ripresa delle proprie attività, entrambe le ASD hanno applicato alla lettera i protocolli attuativi interni di sicurezza, come stabilito nel precedente DCPM del 17 Maggio 2020, allineati al protocollo applicativo emesso dall’EPS Libertas a cui sono affiliati.
Appare evidente che, a fare data dall’entrata in vigore del decreto, gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, sono vietati. Non è pertanto più possibile per gli organismi sportivi organizzare competizioni /gare di tipo locale (trofei, tornei, gare open, ecc.).
Differente sembra, tuttavia, essere la situazione per quanto concerne le competizioni del Polo BRAC. BRAC Italia, infatti, organizza esclusivamente eventi a carattere nazionale, pertanto, qualora il Campionato di BR 25 2020/2021, venga riconosciuto dalla stessa LIBERTAS come “di interesse nazionale”, potrebbe svolgersi regolarmente, consentendo alle ASD che vi partecipano di programmare, presso i propri siti sportivi, le previste sessioni “postal”. Tale ipotesi consentirebbe, altresì, ai componenti iscritti al campionato di poter effettuare attività personali di allenamento.
BRAC Italia ha sottoposto il quesito all’EPS Libertas ed è in attesa di un chiarimento in merito. Le decisioni dell’EPS Libertas verranno rese note non appena disponibili… Qualora la competizione venga ritenuta dall’EPS LIBERTAS di interesse nazionale si provvederà all’emissione del relativo bando di gara.
Seguitiamo però a scorrere il decreto e soffermiamoci sul comma successivo
Comma f) (Disposizioni afferenti la pratica di attività sportive)
sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento,in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
Non si potranno organizzare competizioni ma, almeno fino al prossimo 24 Novembre, sarà possibile seguitare a frequentare i nostri siti sportivi per tirare di BRAC (che è uno sport di base), purchè ci si mantenga allineati ai Protocolli di sicurezza, stilati a suo tempo sulla base delle linee guida emesse dall’Ufficio per lo Sport del Governo.
PROTOCOLLO APPLICATIVO LIBERTAS.
PROTOCOLLO ATTUATIVO BRAC ITALIA ROMA
Prego tutti voi di prenderne visione. I comportamenti etici e morali di chi seguiterà a frequentare giornalmente il nostro sito sportivo dovranno, pertanto, risultare in piena linea con le prescrizioni riportate nei due protocolli.
Inutile sottolineare che mai come in una situazione simile a quella che stiamo vivendo, sia della massima importanza dimostrare, nel nostro operato, buon senso sia per la nostra salute che per quella degli altri. L’Associazione, per garantire quanto più possibile, in ragione di distanziamento interpersonale e sicurezza sanitaria per i propri Associati, ha messo a disposizione tutti gli accorgimenti e tutti i presìdi previsti e necessari. Sta a voi che leggete, quindi, utilizzarli con il massimo dell’attenzione per poter proseguire la nostra bella avventura sportiva senza che questa, per disattenzione o incuria, si trasformi in un percorso di ansia, preoccupazione o, peggio ancora, malattia.